Art. 1
Trasmissione all’economia reale delle provvidenze della Banca Centrale Europea (BCE)
La Banca che, avendo avuto accesso o avendo ottenuto, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, sia direttamente che indirettamente tramite Banca d’Italia o altri soggetti pubblici o privati, provvidenze finanziarie, agevolazioni creditizie, linee di credito, rifinanziamenti o comunque denaro o crediti dalla BCE, non provvede, entro la fine del trimestre solare successivo all’ottenimento di dette provvidenze, somme o crediti, ad aumentare per un importo pari o superiore al 50 per cento delle risorse ricevute l’ammontare complessivo degli affidamenti in essere a favore di famiglie e imprese non finanziarie residenti, come rilevati alla fine del trimestre solare precedente all’ottenimento di ciascuna delle indicate somme, crediti o provvidenze, è tenuta al pagamento di un indennizzo compensativo nella misura e secondo le modalità indicate al successivo articolo 3.
Art. 2.
Tasso applicabile.
Sui maggiori crediti definiti dall’art. 1, il tasso fissato (TAEG) non può superare di tre volte il tasso applicato dalla BCE sulle operazioni principali di rifinanziamento in vigore all’inizio del trimestre solare in cui la banca ha ricevuto le somme, i crediti o provvidenze da parte della BCE.
Art. 3.
Indennizzi compensativi
1. E’ costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un fondo denominato Salva Casa.
2. La Banca che, per qualsiasi ragione, non provvede all’aumento dei crediti verso famiglie e imprese non finanziarie residenti secondo quanto previsto dall’art. 1, versa con cadenza trimestrale al fondo Salva Casa un importo pari alla differenza tra il tasso corrisposto alla BCE e il tasso convenzionale del 4 per cento, calcolato sulla differenza tra aumento dovuto degli affidamenti e aumento effettivo nel periodo trimestrale di riferimento.
3. Nelle società amministrate secondo il sistema tradizionale o monistico l’obbligo di ottemperare alla disposizione di cui al comma 2 è posto a carico, anche disgiuntamente, del Direttore Generale, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell’Amministratore Delegato.
4. Nelle società amministrate secondo il sistema dualistico l’obbligo di ottemperare alla disposizione di cui al comma 2 è posto a carico, anche disgiuntamente, del Direttore Generale, del Presidente del Consiglio di Gestione e dell’Amministratore Delegato.
Art. 4.
Disposizioni penali e cautelari.
1. La violazione o inesatta applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 è punita con la reclusione da tre a sette anni. Rispondono del reato i soggetti indicati all’articolo 3, commi 3 e 4.
2. Non risponde del reato di cui al comma 1 chi, tra i soggetti obbligati, denuncia alla competente Procura della Repubblica, alla Banca d’Italia e al Ministero dell’Economia e delle Finanze la violazione commessa entro i venti giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre.
La Procura della Repubblica competente nel caso di reiterato inadempimento può, in via cautelare, nominare un commissario ad acta che provvede, in sostituzione degli organi amministrativi, ad ottemperare all’obbligo di cui all’art. 3.
Art. 5.
Destinazione delle somme versate al fondo SALVA CASA.
1. Tutti gli importi ricevuti dal fondo Salva Casa sono utilizzati per il pagamento in surroga delle rate di mutuo per l’acquisto della prima casa scadute e non pagate, relative ad immobili per cui è pendente procedura di espropriazione forzata immobiliare.
2. Il pagamento in surroga avviene seguendo l’ordine delle richieste cronologicamente pervenute e corredate unicamente da dichiarazione della banca attestante numero e importo delle rate in mora, dell’atto di pignoramento immobiliare e dal certificato di residenza del richiedente.
3. Il pagamento in surroga a favore degli aventi diritto avviene entro il 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 dicembre di ciascun anno e produce la estinzione ex lege dell’esecuzione forzata immobiliare, salvo che nella procedura espropriativa sia in precedenza intervenuto altro creditore munito di titolo esecutivo.
4. Il fondo Salva Casa si surroga di diritto nell’ipoteca in secondo grado rispetto alla banca mutuataria e concorda con il debitore adeguato piano di rientro che si articola in un periodo non superiore ai trenta anni.
Art. 6
Ambito di applicazione
Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le banche, in qualunque forma costituite, aventi sede legale in Italia.
Gianpiero Samorì